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Dal 1° agosto 2013 entreranno in vigore nuovi sistemi di qualificazione degli installatori per poter continuare le attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore. Parimenti, le stesse novità sono previste con modalità analoghe per la manutenzione e l’installazione di impianti di condizionamento.

Lo prescrive il DL 28-2011 e ce lo ricorda anche il testo ufficiale del Quinto Conto Energia (comma 6 dell’art. 5 ovvero ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti, restano fermi i requisiti professionali degli installatori degli impianti fotovoltaici, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011).

Sino al 31 luglio 2013 la qualifica professionale è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008 (che ha sostituito la Legge 46/90) , ovvero i requisiti che hanno già gli installatori che stanno realizzando impianti fotovoltaici o che stanno eseguendo attività come sopra descritte.

A decorrere dal 1° agosto 2013 invece, i requisiti tecnico professionali si intendono rispettati quando:
a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all’allegato 4 (del DL 28-2011) e attesta la qualificazione degli installatori
b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4 del DL 28-2011

Gli installatori quindi dovranno seguire dei corsi di qualifica per poter continuare le attività.
Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, hanno attivato un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all’allegato 4 e l’omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l’ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l’ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali (come definito dall’ all’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività).