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Nella G.U. n°102 del 4/05/2010 è stato pubblicato il D.M. 08/03/2010 n°65 regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Come è ormai noto il D.Lgs. 151/2005 ha stabilito per i distributori ed i negozianti l’obbligo di assicurare al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata, in ragione di uno contro uno (a fronte cioè dell’acquisto di un nuovo prodotto analogo). Si ricorda che, in virtù di quanto previsto dall’art. 30 del decreto mille proroghe n°248/2007, tale obbligo decorrerà dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, dunque dal 18 giugno 2010.

I RAEE sono trasportati verso i centri di raccolta con cadenza mensile,e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 Kg.

Il raggruppamento dei RAEE deve essere effettuato presso il punto vendita del distributore, o presso altro luogo idoneo non accessibile a terzi e pavimentato. I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all’atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all’allegato 1del regolamento in questione.

Il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’allegato 2.

Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici di cui agli art. 1 e 2 del regolamento RAEE sono effettuate previa iscrizione in una apposita sezione dell’albo Gestori Ambientali. Ai fini dell’iscrizione per le suddette attività, i distributori presentano alla sezione regionale dell’albo, una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità una serie di dati, tra i quali: la sede dell’impresa, indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa di trasporto, le diverse tipologie di RAEE raggruppati, la rispondenza ai requisiti del luogo di raccolta e le idoneità tecniche dei mezzi deputati al trasporto.